SUBENTRO ALLOGGIO ERP

Cos'è

In caso di decesso dell’assegnatario di un alloggio ERP subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 del'art. 3 e secondo l'ordine ivi indicato.

In caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, il Comune provvede alla voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo al subentrante e fermo restando il reddito di permanenza. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, nel contratto al conduttore succede il convivente cui sia affidata la prole. In caso di separazione di fatto dei coniugi o di scioglimento consensuale della convivenza more uxorio, al conduttore succede nel contratto il coniuge o il convivente separato, se tra i coniugi o tra i conviventi si sia così convenuto.
Al momento della voltura del contratto, l’Ente verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio.
In caso di istruttoria positiva si procede alla variazione anagrafica del contratto di locazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 3 e Art. 13  Legge regionale n. 10/2014.

Cosa serve

Documentazione da presentare

copia del documento di identità del richiedente e ultima situazione reddituale del nucleo familiare

Modulistica

Costi e vincoli

GRATUITO

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Lunedì, 07 Febbraio 2022